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Tribunale di Bologna > Tentativo obbligatorio di conciliazione
Data: 05/06/2002
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 534/02
Parti: Calai F. / Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
DOMANDA RICONVENZIONALE - MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DA PARTE CONVENUTA - ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' SOLLEVATA DALLA CONVENUTA STESSA - EFFETTI - NON SOSPENSIONE DEL PROCESSO


Pur essendo stata convocata avanti alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e pur avendo ricevuto notifica del successivo ricorso con mesi di anticipo rispetto alla data fissata per la prima udienza una società di Bologna, convenuta in giudizio, decideva di avanzare sue pretese rivendicazioni nei confronti della sua ex dipendente solo con la costituzione in giudizio, e conseguentemente proponeva domanda riconvenzionale chiedendo ed ottenendo fissazione di nuova udienza. Tale domanda non veniva preceduta né seguita da alcun tentativo di conciliazione, ed alla prima udienza la stessa convenuta eccepiva l'improcedibilità, che veniva respinta dal Giudice. Il magistrato, dopo aver premesso che la previsione del tentativo di conciliazione stragiudiziale è strumento volto ad arginare il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, ha escluso, a processo già instaurato, la sospensione dello stesso con riferimento alla sola domanda riconvenzionale, ritenendola "contraria ai principi che impongono il simultaneus processus ". Nel contempo il giudice ha dato atto atto che ove venisse sospeso l'intero giudizio "da tale situazione trarrebbe vantaggio esclusivamente il convenuto il quale, non avendo proposto la relativa istanza in via stragiudiziale, avrebbe a disposizione un abile strumento per ritardare la definizione della lite". Conseguentemente respingeva l'eccezione di improcedibilità del giudizio, disponendo la prosecuzione del medesimo. Ad identiche conclusioni perveniva il Giudice del lavoro di Forlì, sempre nell'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto non manifestata in sede di tentativo di conciliazione che scaturisca dal rapporto di lavoro tra le parti e non costituisca elemento estraneo a tale prospettiva (nel qual caso l'esigenza di inscindibilità dei giudizi verrebbe meno e la separazione apparirebbe non particolarmente grave in termini di economia processuale), in quanto "la sospensione dell'intera procedura risulterebbe penalizzante per la parte ricorrente, che ha già visto una volta slittare la prima udienza a causa della domanda riconvenzionale per il disposto dell'art. 418 c.p.c." Evidenziava in particolare il Giudice di Forlì che "la parte interessata a tale argomento aveva già la possibilità di evidenziarlo in un contesto conciliativo e, a differenza di una domanda ulteriore proveniente dalla stessa parte ricorrente (indicativa di una riserva mentale di questa e quindi tale da poter determinare conseguenze negative, quali la sospensione del giudizio, per la stessa parte che ha prodotto tale situazione) l'atteggiamento con riserva deriva dalla parte (convenuto) che potrebbe trarre vantaggio da un'ulteriore rinvio dell'attività processuale". Anche in questo caso, pertanto veniva rigettata l'istanza di sospensione relativamente alla richiesta di esperire il tentativo di conciliazione per la domanda riconvenzionale e disponeva procedersi nel processo. Va segnalata la diversa opinione di Pret. Milano 9 marzo 1999 (Il lavoro nella giurisprudenza, 1999, 575) secondo cui l'improcedibilità della domanda riconvenzionale ex art. 412 bis c.p.c. comporta invece la separazione dei giudizi - soprattutto se la controversia con il ricorso principale è di pronta definizione - e la sospensione solo di quello relativo alla domanda riconvenzionale, con la fissazione per il convenuto del termine perentorio di 60 giorni per proporre il tentativo di conciliazione.